Ordinanza 288/1986 (ECLI:IT:COST:1986:288)
Massima numero 12664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 07/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 288/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - POTERE DI SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE AL SOLO INTENDENTE DI FINANZA - RITENUTA CONSEGUENTE CARENZA DI TUTELA CAUTELARE DEL CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 288/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - POTERE DI SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE AL SOLO INTENDENTE DI FINANZA - RITENUTA CONSEGUENTE CARENZA DI TUTELA CAUTELARE DEL CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente non fondate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che affida solo all'intendente di Finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva, e degli artt. 15, primo comma, e 39, secondo comma, stesso decreto, i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonche' l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio in pendenza del giudizio di primo grado. Dacche' tali questioni sostanzialmente coincidono con quelle gia' decise dalla Corte, che ne ha escluso la fondatezza, considerando che, contro gli atti esecutivi, il contribuente e' tutelato, oltreche' dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio. E che la garanzia cautelare non costituisce, a livello costituzionale, una componente essenziale della funzione giurisdizionale. - S. n. 63/1982.
Sono manifestamente non fondate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che affida solo all'intendente di Finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva, e degli artt. 15, primo comma, e 39, secondo comma, stesso decreto, i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonche' l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio in pendenza del giudizio di primo grado. Dacche' tali questioni sostanzialmente coincidono con quelle gia' decise dalla Corte, che ne ha escluso la fondatezza, considerando che, contro gli atti esecutivi, il contribuente e' tutelato, oltreche' dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio. E che la garanzia cautelare non costituisce, a livello costituzionale, una componente essenziale della funzione giurisdizionale. - S. n. 63/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte