Ordinanza 290/1986 (ECLI:IT:COST:1986:290)
Massima numero 12666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 07/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 290/86. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA - QUESTIONI GIA' ESAMINATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 290/86. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA - QUESTIONI GIA' ESAMINATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - sollevate, per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una "ingiustificata disparita' di trattamento", rispetto alla disposizione del precedente comma primo dello stesso art. 21 l. n. 689, che, per il caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, l. 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria R.C.A.), e cioe' in fattispecie analoga, consente, invece, di evitare la confisca con il pagamento congiunto della sanzione pecuniaria e del premio di assicurazione; e di una "irragionevole identita' di trattamento" di situazioni differenti, quali sarebbero quelle dei veicoli suscettibili di regolarizzazione e quelle dei veicoli che non lo sono. Invero - come gia' osservato dalla Corte nel dichiarare la manifesta inammissibilita' di identiche questioni - la "reductio ad legitimitatem" della norma denunciata e' prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore". - S. n. 14/1986; O. n. 148/1986.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - sollevate, per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una "ingiustificata disparita' di trattamento", rispetto alla disposizione del precedente comma primo dello stesso art. 21 l. n. 689, che, per il caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, l. 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria R.C.A.), e cioe' in fattispecie analoga, consente, invece, di evitare la confisca con il pagamento congiunto della sanzione pecuniaria e del premio di assicurazione; e di una "irragionevole identita' di trattamento" di situazioni differenti, quali sarebbero quelle dei veicoli suscettibili di regolarizzazione e quelle dei veicoli che non lo sono. Invero - come gia' osservato dalla Corte nel dichiarare la manifesta inammissibilita' di identiche questioni - la "reductio ad legitimitatem" della norma denunciata e' prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore". - S. n. 14/1986; O. n. 148/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte