Ordinanza 291/1986 (ECLI:IT:COST:1986:291)
Massima numero 12667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 07/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 291/86. PENA - ESECUZIONE - REMUNERAZIONE DI CONDANNATI PER IL LAVORO PRESTATO - CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE - CARATTERE NON INCIDENTALE DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 291/86. PENA - ESECUZIONE - REMUNERAZIONE DI CONDANNATI PER IL LAVORO PRESTATO - CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE - CARATTERE NON INCIDENTALE DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E cio' in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimita' costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E cio' in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimita' costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte