Ordinanza 293/1986 (ECLI:IT:COST:1986:293)
Massima numero 12669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 07/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 293/86. PROCESSO PENALE - PERIZIA GIUDIZIALE - COMPENSO AL PERITO - TUTELA DEL RELATIVO DIRITTO - POTERE DI AGIRE IN GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), denunciato per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., "nella parte in cui non prevede il potere del perito giudiziario di agire in giudizio a tutela del proprio diritto ad un giusto onorario per l'incarico giudiziario svolto"; perche' lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens rappresentato dalla l. 8 luglio 1980, n. 319, la quale ha espressamente abrogato (art. 13) la norma impugnata, in pari tempo legittimando (art. 11, commi quinto e sesto) il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate a proporre ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte