Sentenza 294/1986 (ECLI:IT:COST:1986:294)
Massima numero 12670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 294/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - PRESTAZIONI INDIRETTE DA EROGARE PRESSO CENTRI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO - CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DELLE UU.SS.LL. - SERVIZI DI ALTA SPECIALITA' - FISSAZIONE DI CRITERI E LIMITI DEMANDATA AL MINISTRO PER LA SANITA' - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME - NECESSITA' DI COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 294/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - PRESTAZIONI INDIRETTE DA EROGARE PRESSO CENTRI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO - CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DELLE UU.SS.LL. - SERVIZI DI ALTA SPECIALITA' - FISSAZIONE DI CRITERI E LIMITI DEMANDATA AL MINISTRO PER LA SANITA' - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME - NECESSITA' DI COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislazione concorrente non possono essere interpretate in modo cosi' rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e cio' almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Alla luce di siffatti principi, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, appaiono giustificate - e non ledono le competenze attribuite alle Province autonome in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" - le norme che demandano a un decreto del Ministro per la sanita' (non senza garanzie procedimentali) la fissazione di criteri per la fruizione delle prestazioni indirette da erogare presso centri di alta specializzazione all'estero e la prefissione di limiti al concorso della spesa relativa da parte delle unita' sanitarie locali, l'elencazione delle "alte specialita'" e la fissazione dei requisiti richiesti per le strutture che debbono esercitare attivita' di alta specialita,' nonche' la definizione del numero e dei bacini di utenza delle strutture stesse. Trattasi, invero, di norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'uguale fruizione di date prestazioni indirette da parte di tutti i cittadini, in armonia con uno dei fini propri della istituzione del servizio sanitario nazionale; e, per l'aspetto relativo alla spesa, di norma sul coordinamento della spesa sanitaria, coordinamento che, collegandosi con l'art. 119, cpv., Cost., trova il suo titolo specifico nell'art. 5, comma primo, della legge n. 833 del 1978 (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delgi artt. 3, comma quinto, e 5, commi secondo, terzo e quarto della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi suindicati ed ancora comma quinto e successivi con esso connessi, in riferimento agli stessi parametri ed altresi' agli artt. 2 e 100 del detto Statuto speciale). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.
Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislazione concorrente non possono essere interpretate in modo cosi' rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e cio' almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Alla luce di siffatti principi, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, appaiono giustificate - e non ledono le competenze attribuite alle Province autonome in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" - le norme che demandano a un decreto del Ministro per la sanita' (non senza garanzie procedimentali) la fissazione di criteri per la fruizione delle prestazioni indirette da erogare presso centri di alta specializzazione all'estero e la prefissione di limiti al concorso della spesa relativa da parte delle unita' sanitarie locali, l'elencazione delle "alte specialita'" e la fissazione dei requisiti richiesti per le strutture che debbono esercitare attivita' di alta specialita,' nonche' la definizione del numero e dei bacini di utenza delle strutture stesse. Trattasi, invero, di norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'uguale fruizione di date prestazioni indirette da parte di tutti i cittadini, in armonia con uno dei fini propri della istituzione del servizio sanitario nazionale; e, per l'aspetto relativo alla spesa, di norma sul coordinamento della spesa sanitaria, coordinamento che, collegandosi con l'art. 119, cpv., Cost., trova il suo titolo specifico nell'art. 5, comma primo, della legge n. 833 del 1978 (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delgi artt. 3, comma quinto, e 5, commi secondo, terzo e quarto della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi suindicati ed ancora comma quinto e successivi con esso connessi, in riferimento agli stessi parametri ed altresi' agli artt. 2 e 100 del detto Statuto speciale). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte