Sentenza 294/1986 (ECLI:IT:COST:1986:294)
Massima numero 12671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 294/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - PREFISSIONE AI PIANI SANITARI DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME DI CONTENUTI MINIMI - INDICAZIONI VINCOLANTI - UTILIZZAZIONE OTTIMALE DI SERVIZI E POSTI-LETTO - SUBORDINAZIONE DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI ALLA DEFINIZIONE DI PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE - IMPOSIZIONE DELLA PROVVISORIA UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ESUBERANTE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME - NECESSITA' DI COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 294/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - PREFISSIONE AI PIANI SANITARI DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME DI CONTENUTI MINIMI - INDICAZIONI VINCOLANTI - UTILIZZAZIONE OTTIMALE DI SERVIZI E POSTI-LETTO - SUBORDINAZIONE DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI ALLA DEFINIZIONE DI PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE - IMPOSIZIONE DELLA PROVVISORIA UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ESUBERANTE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME - NECESSITA' DI COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislzione concorrente non possono essere interpretate in modo cosi' rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e cio' almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Appare, pertanto, giustificata, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, la prefissione di piani sanitari delle Regioni o delle Province autonome di contenuti minimi, quali le indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti-letto, in quanto misura normativa sul coordinamento. Altresi' giustificate, in vista della organizzazione della programmazione, appaiono le norme, dettate in via transitoria, in tema di piante organiche del personale, quali la disposta subordinazione dell'approvazione del piano sanitario della Regione o della Provincia autonoma alla definizione di piante organiche provvisorie, e l'imposizione della provvisoria utilizzazione in soprannumero riassorbibile del personale esuberante nell'ambito della unita' sanitaria locale di appartenenza (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 13, commi secondo e terzo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.
Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislzione concorrente non possono essere interpretate in modo cosi' rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e cio' almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Appare, pertanto, giustificata, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, la prefissione di piani sanitari delle Regioni o delle Province autonome di contenuti minimi, quali le indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti-letto, in quanto misura normativa sul coordinamento. Altresi' giustificate, in vista della organizzazione della programmazione, appaiono le norme, dettate in via transitoria, in tema di piante organiche del personale, quali la disposta subordinazione dell'approvazione del piano sanitario della Regione o della Provincia autonoma alla definizione di piante organiche provvisorie, e l'imposizione della provvisoria utilizzazione in soprannumero riassorbibile del personale esuberante nell'ambito della unita' sanitaria locale di appartenenza (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 13, commi secondo e terzo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte