Sentenza 294/1986 (ECLI:IT:COST:1986:294)
Massima numero 12672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 294/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - MANCATA APPROVAZIONE DEI PIANI SANITARI DA PARTE DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SANITARIO - IUS SUPERVENIENS - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 294/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - MANCATA APPROVAZIONE DEI PIANI SANITARI DA PARTE DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SANITARIO - IUS SUPERVENIENS - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la inammissibilita' sopravvenuta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 595 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la prevista sospensione, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, della erogazione alle Regioni e alle Province autonome di parte del finanziamento sanitario, fino all'approvazione da parte dei detti enti dei rispettivi piani sanitari, e' stata innovata dalla disciplina, introdotta col decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, art. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la quale ha collegato la predetta sanzione a un termine decorrente dal compimento di ulteriori attivita' normative statuali.
Va dichiarata la inammissibilita' sopravvenuta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 595 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la prevista sospensione, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, della erogazione alle Regioni e alle Province autonome di parte del finanziamento sanitario, fino all'approvazione da parte dei detti enti dei rispettivi piani sanitari, e' stata innovata dalla disciplina, introdotta col decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, art. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la quale ha collegato la predetta sanzione a un termine decorrente dal compimento di ulteriori attivita' normative statuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
Altri parametri e norme interposte