Sentenza 294/1986 (ECLI:IT:COST:1986:294)
Massima numero 12673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 294/86 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - OMESSO ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE DA PARTE DI SOGGETTI DI AUTONOMIA - SOSTITUZIONE DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 294/86 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANO TRIENNALE 1986/1988 - OMESSO ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE DA PARTE DI SOGGETTI DI AUTONOMIA - SOSTITUZIONE DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La sostituzione dello Stato ad un soggetto di autonomia in caso di omissioni, nelle quali esso incorra nell'esercizio di funzioni proprie - quali sono le funzioni di amministrazione attiva e lo stesso controllo sostitutivo rispetto ad altri enti in materia sanitaria - puo' ritenersi consentita in relazione ad una programmazione, in quanto la misura sostitutiva sia ragionevolmente prevista quale mezzo indispensabile per la predisposizione od organizzazione della programmazione, nonche' per il perseguimento dei suoi scopi essenziali. Cio' anche in presenza di autonomie speciali, se la programmazione sia volta all'attuazione di un valore costituzionale primario o fondamentale. La sostituzione, peraltro, non puo' estendersi ad atti che, lungi dall'essere specificazioni del quadro programmatorio generale, anche integrato dalla programmazione regionale, costituiscano essi stessi valutazioni o scelte aggiuntive od organizzative del servizio di interesse meramente locale e deve, comunque, contenersi nel limite della osservanza del principio di leale cooperazione, il quale impone di non procedere alla sostituzione stessa, se non previa adozione di quelle misure che per i momenti, i livelli, le modalita', siano idonee a qualificare l'intervento sostitutivo come necessitato dall'inerzia del soggetto di autonomia e in pari tempo come riferibile all'applicazione del detto principio e non ad emulativita' o a prevaricazione (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 4, 9, n. 10, 16, 33, 49 e 54, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 117, 118 e 125 Cost.; 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 5 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dell'art. 6, commi secondo e terzo, della legge n. 595 del 1985, laddove esso attribuisce allo Stato poteri sostitutivi, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, per la realizzazione del piano sanitario). - S. nn. 340/1983, 356/1985, 357/1985, 153/1986, 177/1986 e 195/1986.
La sostituzione dello Stato ad un soggetto di autonomia in caso di omissioni, nelle quali esso incorra nell'esercizio di funzioni proprie - quali sono le funzioni di amministrazione attiva e lo stesso controllo sostitutivo rispetto ad altri enti in materia sanitaria - puo' ritenersi consentita in relazione ad una programmazione, in quanto la misura sostitutiva sia ragionevolmente prevista quale mezzo indispensabile per la predisposizione od organizzazione della programmazione, nonche' per il perseguimento dei suoi scopi essenziali. Cio' anche in presenza di autonomie speciali, se la programmazione sia volta all'attuazione di un valore costituzionale primario o fondamentale. La sostituzione, peraltro, non puo' estendersi ad atti che, lungi dall'essere specificazioni del quadro programmatorio generale, anche integrato dalla programmazione regionale, costituiscano essi stessi valutazioni o scelte aggiuntive od organizzative del servizio di interesse meramente locale e deve, comunque, contenersi nel limite della osservanza del principio di leale cooperazione, il quale impone di non procedere alla sostituzione stessa, se non previa adozione di quelle misure che per i momenti, i livelli, le modalita', siano idonee a qualificare l'intervento sostitutivo come necessitato dall'inerzia del soggetto di autonomia e in pari tempo come riferibile all'applicazione del detto principio e non ad emulativita' o a prevaricazione (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 4, 9, n. 10, 16, 33, 49 e 54, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 117, 118 e 125 Cost.; 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 5 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dell'art. 6, commi secondo e terzo, della legge n. 595 del 1985, laddove esso attribuisce allo Stato poteri sostitutivi, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, per la realizzazione del piano sanitario). - S. nn. 340/1983, 356/1985, 357/1985, 153/1986, 177/1986 e 195/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 33
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 49
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte
legge 22/07/1975
n. 382
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4
co. 3
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 11