Sentenza 295/1986 (ECLI:IT:COST:1986:295)
Massima numero 12674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 295/86 A. REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DELLA DUPLICE CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE ANCHE NEL CASO IN CUI IL CUMULO DELLE PENE NON SUPERI IL LIMITE PREVISTO - DIVERSA DISCIPLINA PREVISTA PER LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ASSERITA IDENTITA' DEI DUE ISTITUTI - RAGIONEVOLEZZA DEL DIVERSO TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 295/86 A. REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DELLA DUPLICE CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE ANCHE NEL CASO IN CUI IL CUMULO DELLE PENE NON SUPERI IL LIMITE PREVISTO - DIVERSA DISCIPLINA PREVISTA PER LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ASSERITA IDENTITA' DEI DUE ISTITUTI - RAGIONEVOLEZZA DEL DIVERSO TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di trattamento legislativo del perdono e della sospensione condizionale in punto di reiterabilita' del beneficio gia' concesso si giustifica, di fronte all'art. 3 Cost., in quanto tra i due istituti sussistono - accanto ad elementi comuni - differenze notevoli, essenzialmente riconducibili al fatto che la concessione del perdono non implica sentenza di condanna determcinando, piuttosto, l'inassoggettabilita' del minore alla pena; la sospensione condizionale, invece, postulando una condanna, produce una situazione gia' realizzativa di contenuti punitivi, in cui la definitiva estinzione (solo) di alcuni effetti penali non e' immediata, ma subordinata al verificarsi di precise condizioni sostanziali e temporali. Tali differenze giustificano la denunciata diversita' di trattamento legislativo nel caso di specie, concernente fatti commessi successivamente a quelli gia' coperti dal perdono. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per l'affine istituto della sospensione condizionale della pena, preclude la reiterazione della concessione del perdono giudiziale anche nel caso in cui il cumulo delle pene non superi il limite previsto).
La diversita' di trattamento legislativo del perdono e della sospensione condizionale in punto di reiterabilita' del beneficio gia' concesso si giustifica, di fronte all'art. 3 Cost., in quanto tra i due istituti sussistono - accanto ad elementi comuni - differenze notevoli, essenzialmente riconducibili al fatto che la concessione del perdono non implica sentenza di condanna determcinando, piuttosto, l'inassoggettabilita' del minore alla pena; la sospensione condizionale, invece, postulando una condanna, produce una situazione gia' realizzativa di contenuti punitivi, in cui la definitiva estinzione (solo) di alcuni effetti penali non e' immediata, ma subordinata al verificarsi di precise condizioni sostanziali e temporali. Tali differenze giustificano la denunciata diversita' di trattamento legislativo nel caso di specie, concernente fatti commessi successivamente a quelli gia' coperti dal perdono. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per l'affine istituto della sospensione condizionale della pena, preclude la reiterazione della concessione del perdono giudiziale anche nel caso in cui il cumulo delle pene non superi il limite previsto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte