Sentenza 295/1986 (ECLI:IT:COST:1986:295)
Massima numero 12675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  12674  12676


Titolo
SENT. 295/86 B. PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DELLA DUPLICE CONCESSIONE - ANCHE NEL CASO IN CUI IL CUMULO DELLE PENE NON SUPERI IL LIMITE PREVISTO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO DEL MINORE ALLA RIEDUCAZIONE - FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Anche le pene e non soltanto le misure liberatorie (quali il perdono giudiziale) tendono alla rieducazione; ne consegue che dalla mancata possibilita' di reiterare il beneficio del perdono giudiziale non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che un "precoce" impatto con il carcere potrebbe pregiudicare il fondamentale diritto del minore alla sua educazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui non consente di reiterare l'applicazione del perdono giudiziale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte