Sentenza 296/1986 (ECLI:IT:COST:1986:296)
Massima numero 12677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 296/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - VALLE D'AOSTA - IGIENE E SANITA' - ASSISTENZA OSPEDALIERA E PROFILATTICA - PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA - ASSUNZIONE A CARICO DELLA REGIONE - MODIFICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 296/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - VALLE D'AOSTA - IGIENE E SANITA' - ASSISTENZA OSPEDALIERA E PROFILATTICA - PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA - ASSUNZIONE A CARICO DELLA REGIONE - MODIFICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 19 aprile 1985 e riapprovata il 4 luglio 1985, col disporre, sino al 31 dicembre 1985, l'assunzione a carico della regione della partecipazione alla spesa dovuta dagli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, non ha ne' integrato, ne' attuato, bensi' radicalmente modificato la legge finanziaria n. 181 del 1982, nella parte attinente al servizio sanitario (art. 12) incidendo, cosi', nell'indirizzo di contenimento della spesa pubblica (che lo Stato aveva ritenuto di delineare, nell'ambito della programmazione economica nazionale, mediante l'abolizione - o la sospensione per alcun tempo - della gratuita' del SSN). E poiche' la potesta' legislativa che l'art. 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta attribuisce alla Regione in materia di "igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica" e' meramente integrativa e attuativa delle leggi dello Stato, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione del citato art. 3 dello statuto speciale della Valle d'Aosta - della legge regionale suddetta.
La legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 19 aprile 1985 e riapprovata il 4 luglio 1985, col disporre, sino al 31 dicembre 1985, l'assunzione a carico della regione della partecipazione alla spesa dovuta dagli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, non ha ne' integrato, ne' attuato, bensi' radicalmente modificato la legge finanziaria n. 181 del 1982, nella parte attinente al servizio sanitario (art. 12) incidendo, cosi', nell'indirizzo di contenimento della spesa pubblica (che lo Stato aveva ritenuto di delineare, nell'ambito della programmazione economica nazionale, mediante l'abolizione - o la sospensione per alcun tempo - della gratuita' del SSN). E poiche' la potesta' legislativa che l'art. 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta attribuisce alla Regione in materia di "igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica" e' meramente integrativa e attuativa delle leggi dello Stato, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione del citato art. 3 dello statuto speciale della Valle d'Aosta - della legge regionale suddetta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte