Ordinanza 24/2021 (ECLI:IT:COST:2021:24)
Massima numero 43566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 18/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nei giudizi in via incidentale - Richiesta tardiva - Difetto di titolarità di un interesse qualificato - Inammissibilità degli interventi.

Testo

Sono dichiarati inammissibili - per tardività e per difetto di legittimazione - gli interventi ad adiuvandum della FEDERBINGO - Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 1, comma 1047, lett. a) e b), della legge n. 205 del 2017, modificativo dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. Le ordinanze di rimessione sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, ma l'intervento è stato depositato il 20 gennaio 2021, ben oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le cui sopravvenute modifiche - non riguardando il termine di costituzione dell'interveniente, che è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina - non costituiscono un valido presupposto per la rimessione in termini. Inoltre, la FEDERBINGO, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero, indiretto e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per depositare l'atto di intervento - non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio - ha natura perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che l'intervento operato dopo la scadenza è inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 20 marzo 2018, n. 242 del 2016, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009 e n. 190 del 2006; ordinanza n. 195 del 2016).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale - e ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che la recepisce - i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

 27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 1047

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 16  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 20  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4    co. 7