Sentenza 297/1986 (ECLI:IT:COST:1986:297)
Massima numero 12679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  12678  12680


Titolo
SENT. 297/86 B. SOCIETA' - SOCIETA' CON TITOLI QUOTATI IN BORSA - COMPENSI PERCEPITI DA AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA CONSOB - OBBLIGO - INOSSERVANZA - SANZIONI PENALI - APPLICABILITA' - MANCATA PREVISIONE PER AMMINISTRATORI, SINDACI O REVISORI DI ENTI, AVENTI PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, I CUI TITOLI SIANO QUOTATI IN BORSA - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 14 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che, sostituendo il settimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 - convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1 - ha esteso l'operativita' delle sanzioni penali, in precedenza applicabili solo agli amministratori ed ai sindaci delle societa' quotate in borsa, a tutti "i soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti", non puo' essere applicato retroattivamente - ai sensi degli artt. 2 cod. pen., 14 disp. sulla legge in generale e 25, secondo comma, Cost. - in procedimenti nei quali sia stata sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma poi modificata: in ordine a questi ultimi non e' quindi possibile disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus, per il riesame della rilevanza della questione stessa, alla luce dello ius superveniens.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte