Sentenza 297/1986 (ECLI:IT:COST:1986:297)
Massima numero 12680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  12678  12679


Titolo
SENT. 297/86 C. SOCIETA' - SOCIETA' CON TITOLI QUOTATI IN BORSA - COMPENSI PERCEPITI DA AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA CONSOB - OBBLIGO - INOSSERVANZA - SANZIONI PENALI - APPLICABILITA' - MANCATA PREVISIONE PER AMMINISTRATORI, SINDACI O REVISORI DI ENTI, AVENTI PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, I CUI TITOLI SIANO QUOTATI IN BORSA - RAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 17, comma settimo, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dall'art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 - quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51, legge 24 novembre 1981, n. 689 e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281 col prevedere la punibilita' dei soli amministratori o sindaci delle societa' quotate in borsa per l'omessa, ritardata o falsa comunicazione alla CONSOB dei compensi percepiti, e' di per se' ragionevole in quanto - anche se non compiutamente, vista l'omissione di alcuni soggetti nelle previsioni sanzionatorie - e' volta a tutelare il risparmio contro quelle ricorrenti degenerazioni speculative che vanno sotto il nome di "insider trading": non sussistono quindi motivi per derogare al principio che, pur di fronte ad un'omissione irragionevole, vuole salva la norma di per se' ragionevole. Ne', nella lamentata disparita', puo' ravvisarsi lesione diretta dell'art. 3 Cost., in relazione alle ivi enunciate distinzioni per ragioni di "sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali". (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, settimo comma, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, nella parte in cui prevede per l'omessa, ritardata o falsa comunicazione alla CONSOB dei compensi percepiti a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma anche in societa' controllate, la punibilita' dei soli amministratori o sindaci di societa' con azioni quotate in borsa e non invece la punibilita' di tutti i destinatari del relativo obbligo). - S. n. 168/1982 e ord. n. 303/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte