Sentenza 298/1986 (ECLI:IT:COST:1986:298)
Massima numero 12681
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 298/86 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI IN GENERE - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ESPERIBILITA' AVVERSO ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PRETESA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - NON SUSSISTE - SPETTANZA ALLO STATO.
SENT. 298/86 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI IN GENERE - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ESPERIBILITA' AVVERSO ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PRETESA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - NON SUSSISTE - SPETTANZA ALLO STATO.
Testo
La sfera di autonomia amministrativa costituzionalmente assegnata alle Regioni non puo' ritenersi lesa dalla spettanza allo Stato del potere di decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, infatti, trova la ragione giustificativa della sua permanenza attuale non nella improbabile natura di appello al vertice amministrativo, ma, piuttosto, nel fatto che esso costituisce, per la Pubblica Amministrazione, un mezzo ulteriore di garanzia della legalita' e dell'imparzialita' della propria azione - che, insieme al buon andamento, rappresentano i valori costituzionali supremi cui deve ispirarsi l'attivita' amministrativa - e, per i cittadini, uno strumento aggiuntivo, rispetto a quelli ordinari, di tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, la cui adeguata protezione rappresenta un valore altrettanto primario e, in un certo senso, speculare rispetto ai precedenti. Mentre, sul piano del sistema positivo, e' determinante che l'attuale disciplina (legislativa e pretoria) dell'istituto, pur conservando, in ultima istanza, la spettanza del potere decisionale al Governo, assicura alle Regioni, i cui atti amministrativi siano oggetto del gravame, la piena padronanza degli interessi e degli strumenti di tutela collegati all'autonomia amministrativa garantita dall'art. 118 Cost. (Spettanza allo Stato del potere di decidere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali). - S. nn. 78/1966, 31/1975, 148/1982 e 1/1964.
La sfera di autonomia amministrativa costituzionalmente assegnata alle Regioni non puo' ritenersi lesa dalla spettanza allo Stato del potere di decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, infatti, trova la ragione giustificativa della sua permanenza attuale non nella improbabile natura di appello al vertice amministrativo, ma, piuttosto, nel fatto che esso costituisce, per la Pubblica Amministrazione, un mezzo ulteriore di garanzia della legalita' e dell'imparzialita' della propria azione - che, insieme al buon andamento, rappresentano i valori costituzionali supremi cui deve ispirarsi l'attivita' amministrativa - e, per i cittadini, uno strumento aggiuntivo, rispetto a quelli ordinari, di tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, la cui adeguata protezione rappresenta un valore altrettanto primario e, in un certo senso, speculare rispetto ai precedenti. Mentre, sul piano del sistema positivo, e' determinante che l'attuale disciplina (legislativa e pretoria) dell'istituto, pur conservando, in ultima istanza, la spettanza del potere decisionale al Governo, assicura alle Regioni, i cui atti amministrativi siano oggetto del gravame, la piena padronanza degli interessi e degli strumenti di tutela collegati all'autonomia amministrativa garantita dall'art. 118 Cost. (Spettanza allo Stato del potere di decidere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali). - S. nn. 78/1966, 31/1975, 148/1982 e 1/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte