Sentenza 298/1986 (ECLI:IT:COST:1986:298)
Massima numero 12683
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  12681  12682  12684


Titolo
SENT. 298/86 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - POSSIBILITA' DI SOLLEVARE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONE - CHE L'OGGETTO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON RIGUARDI L'OGGETTO DEL CONFLITTO E SIA PREGIUDIZIALE RISPETTO AD ESSO - FATTISPECIE - NON RICORRE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte e' ben possibile sollevare una questione di costituzionalita' nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, sempreche' il sospetto di illegittimita' costituzionale non riguardi l'oggetto stesso del conflitto, ma concerna una questione logicamente pregiudiziale rispetto a quella di cui si sostanzia il conflitto stesso. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 118 Cost., concernente la esperibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali, sollevata nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, in quanto la pretesa violazione dell'art. 118 Cost. costituisce l'oggetto stesso ed esclusivo del conflitto medesimo, sicche' trattasi di una questione di interpretazione risolvibile nell'ambito del processo logico di definizione delle competenze oggetto del conflitto. - S. nn. 68/1961, 195/1972 e 122/1976; O. n. 73/1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte