Sentenza 299/1986 (ECLI:IT:COST:1986:299)
Massima numero 12685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 299/86. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE E SCUOLE - CONSORZI PROVINCIALI PER LA ISTRUZIONE TECNICA -DIPENDENTI - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 299/86. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE E SCUOLE - CONSORZI PROVINCIALI PER LA ISTRUZIONE TECNICA -DIPENDENTI - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana in data 9 aprile 1981, proposto, in via principale - per violazione dell'art. 43 dello Statuto speciale di autonomia - avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del primo aprile 1981 con la quale e' stato disposto il trasferimento nei ruoli dei Comuni, capoluogo di Provincia, del personale dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica, operanti in Sicilia, e in via subordinata - per violazione dell'art. 97 Cost. - avverso l'art. 2, secondo comma, della stessa legge, che regola l'immissione nei ruoli sopracitati di detto personale. La legge denunciata infatti non solo non risulta pubblicata, ma il sopravvenuto art. 1, l. reg. Sicilia 11 gennaio 1985, n. 15, statuendo che, in attesa che possa essere effettuato lo scioglimento da parte della Regione dei Consorzi in questione - a seguito del trasferimento dei relativi poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione - il relativo onere finanziario e' assunto dalla Regione stessa, recepisce le censure del Commissario dello Stato. - S. n. 246/85.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana in data 9 aprile 1981, proposto, in via principale - per violazione dell'art. 43 dello Statuto speciale di autonomia - avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del primo aprile 1981 con la quale e' stato disposto il trasferimento nei ruoli dei Comuni, capoluogo di Provincia, del personale dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica, operanti in Sicilia, e in via subordinata - per violazione dell'art. 97 Cost. - avverso l'art. 2, secondo comma, della stessa legge, che regola l'immissione nei ruoli sopracitati di detto personale. La legge denunciata infatti non solo non risulta pubblicata, ma il sopravvenuto art. 1, l. reg. Sicilia 11 gennaio 1985, n. 15, statuendo che, in attesa che possa essere effettuato lo scioglimento da parte della Regione dei Consorzi in questione - a seguito del trasferimento dei relativi poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione - il relativo onere finanziario e' assunto dalla Regione stessa, recepisce le censure del Commissario dello Stato. - S. n. 246/85.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 43