Sentenza 300/1986 (ECLI:IT:COST:1986:300)
Massima numero 12686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
12687
Titolo
SENT. 300/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 300/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto puo' privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perche' impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto puo' privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perche' impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte