Sentenza 300/1986 (ECLI:IT:COST:1986:300)
Massima numero 12687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  12686


Titolo
SENT. 300/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI MATURATI DOPO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 55 (relativo agli effetti del fallimento sui debiti pecuniari), nonche', indirettamente, la norma del comma terzo dell'art. 54 (sul diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo), fatta salva dal primo comma dell'art. 55 - secondo il cui combinato disposto la causa di prelazione si estende agli interessi dovuti (dopo la dichiarazione di fallimento) per i crediti non chirografari, solo se si tratti di credito ipotecario o pignoratizio - non consente che il privilegio accordato al credito principale (nel caso, ai crediti di lavoro) si estenda (ex art. 2749 cod. civ.) agli interessi maturati dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. Ma, per tale parte, palesamente contrasta - cosi' come le norme da esso richiamate - con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiche' l'art. 2741, comma secondo, cod. civ., considera i privilegi cause legittime di prelazione in non diversa guisa dal pegno e dall'ipoteca (salvo, s'intende, l'ordine di collocazione); ed evidente altresi' e' la violazione del principio della proporzionalita' (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36, comma primo, Cost., quante volte il privilegio assista crediti di lavoro. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i detti principi - gli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169, e 54, comma terzo, r.d. n. 267/1942, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo attivata dal datore di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte