Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. Il ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», per cui il dedotto contenuto all'evidenza privatistico delle norme censurate, esclude, di per sé, l'utilità di un confronto con lo statuto speciale, dal momento che per la Regione Siciliana esso non prevede alcuna competenza legislativa regionale nella materia indicata. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 25 del 2020).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa con il ricorso quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l'utilità del confronto; pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 213 del 2003 e n. 16 del 2012).