Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/01/2021;  Decisione del  27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43609  43610  43611  43612  43613  43614  43615  43616  43617  43618  43619  43620


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. Il ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», per cui il dedotto contenuto all'evidenza privatistico delle norme censurate, esclude, di per sé, l'utilità di un confronto con lo statuto speciale, dal momento che per la Regione Siciliana esso non prevede alcuna competenza legislativa regionale nella materia indicata. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 25 del 2020).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa con il ricorso quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l'utilità del confronto; pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 213 del 2003 e n. 16 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 2  co. 7

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 2  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte