Sentenza 301/1986 (ECLI:IT:COST:1986:301)
Massima numero 12688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 301/86 A. APPELLO CIVILE - SENTENZE DEL CONCILIATORE - APPELLABILITA' - PUBBLICAZIONE ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1984, N. 399 (NON PIU' AMMISSIVA DELL'APPELLO) - DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME D'IMPUGNAZIONE: APPLICABILITA' DELLA LEGGE ANTERIORE (AMMISSIVA DELL'APPELLO) - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 301/86 A. APPELLO CIVILE - SENTENZE DEL CONCILIATORE - APPELLABILITA' - PUBBLICAZIONE ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1984, N. 399 (NON PIU' AMMISSIVA DELL'APPELLO) - DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME D'IMPUGNAZIONE: APPLICABILITA' DELLA LEGGE ANTERIORE (AMMISSIVA DELL'APPELLO) - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Rientra nella discrezionalita' del legislatore il potere di dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni, sempreche' si tratti di disciplina non irrazionale onde evitare possibili violazioni del principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore) - denunziato in quanto, conservando il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) ammissiva dell'appello solo per le sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data di entrata in vigore della stessa legge 399 del 1984 (29 novembre 1984), determinerebbe una disparita' di trattamento tra utenti della giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza (oltre che per la materia della controversia, non incorrendo nella sanzione di inammissibilita' del gravame chi abbia interposto appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione d'immobile, per le quali non sarebbe stata eliminata l'appellabilita' della nuova normativa) -, essendo del tutto razionale la scelta legislativa, considerato anche il disposto del primo comma dell'art. 8 medesimo a tenor del quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti", e il titolo VI del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e norme transitorie). - S. n. 322/1985.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore il potere di dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni, sempreche' si tratti di disciplina non irrazionale onde evitare possibili violazioni del principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore) - denunziato in quanto, conservando il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) ammissiva dell'appello solo per le sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data di entrata in vigore della stessa legge 399 del 1984 (29 novembre 1984), determinerebbe una disparita' di trattamento tra utenti della giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza (oltre che per la materia della controversia, non incorrendo nella sanzione di inammissibilita' del gravame chi abbia interposto appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione d'immobile, per le quali non sarebbe stata eliminata l'appellabilita' della nuova normativa) -, essendo del tutto razionale la scelta legislativa, considerato anche il disposto del primo comma dell'art. 8 medesimo a tenor del quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti", e il titolo VI del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e norme transitorie). - S. n. 322/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte