Sentenza 301/1986 (ECLI:IT:COST:1986:301)
Massima numero 12689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 301/86 B. APPELLO CIVILE - SENTENZE DEL CONCILIATORE - APPELLABILITA' - PUBBLICAZIONE ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1984, N. 399 (NON PIU' AMMISSIVA DELL'APPELLO) - DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME D'IMPUGNAZIONE: APPLICABILITA' DELLA LEGGE ANTERIORE (AMMISSIVA DELL'APPELLO) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 301/86 B. APPELLO CIVILE - SENTENZE DEL CONCILIATORE - APPELLABILITA' - PUBBLICAZIONE ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1984, N. 399 (NON PIU' AMMISSIVA DELL'APPELLO) - DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME D'IMPUGNAZIONE: APPLICABILITA' DELLA LEGGE ANTERIORE (AMMISSIVA DELL'APPELLO) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La privazione del secondo grado di giudizio di merito non comporta - di per se' - lesione del diritto di difesa, e, d'altro canto, la garanzia del doppio grado di giurisdizione assurge ad oggetto di norma costituzionale soltanto nell'area dell'art. 125 Cost., che riflette l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi di primo grado e che e' stato ritenuto applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore), sollevata in base all'assunto che la privazione del doppio grado di giurisdizione di merito per i casi di sentenza di conciliatore pubblicata dopo l'entrata in vigore della legge 399/1984 attenuerebbe e ridurrebbe le possibilita' di difesa garantite a tutti i cittadini che, nelle identiche situazioni giuridiche al momento dell'entrata in vigore di detta legge hanno invece gia' ottenuto sentenze di giudici conciliatori e vengono cosi' ad essere forniti, con la facolta' di proporre appello, di mezzi piu' congrui di difesa). - S. n. 8/1982, che ha ritenuto applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari l'art. 125 Cost..
La privazione del secondo grado di giudizio di merito non comporta - di per se' - lesione del diritto di difesa, e, d'altro canto, la garanzia del doppio grado di giurisdizione assurge ad oggetto di norma costituzionale soltanto nell'area dell'art. 125 Cost., che riflette l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi di primo grado e che e' stato ritenuto applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore), sollevata in base all'assunto che la privazione del doppio grado di giurisdizione di merito per i casi di sentenza di conciliatore pubblicata dopo l'entrata in vigore della legge 399/1984 attenuerebbe e ridurrebbe le possibilita' di difesa garantite a tutti i cittadini che, nelle identiche situazioni giuridiche al momento dell'entrata in vigore di detta legge hanno invece gia' ottenuto sentenze di giudici conciliatori e vengono cosi' ad essere forniti, con la facolta' di proporre appello, di mezzi piu' congrui di difesa). - S. n. 8/1982, che ha ritenuto applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari l'art. 125 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte