Sentenza 301/1986 (ECLI:IT:COST:1986:301)
Massima numero 12690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Titolo
SENT. 301/86 C. APPELLO CIVILE - SENTENZE DEL CONCILIATORE - APPELLABILITA' - PUBBLICAZIONE ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1984, N. 399 (NON PIU' AMMISSIVA DELL'APPELLO) - DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME D'IMPUGNAZIONE: APPLICABILITA' DELLA LEGGE ANTERIORE (AMMISSIVA DELL'APPELLO) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 301/86 C. APPELLO CIVILE - SENTENZE DEL CONCILIATORE - APPELLABILITA' - PUBBLICAZIONE ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1984, N. 399 (NON PIU' AMMISSIVA DELL'APPELLO) - DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME D'IMPUGNAZIONE: APPLICABILITA' DELLA LEGGE ANTERIORE (AMMISSIVA DELL'APPELLO) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La garanzia della precostituzione, alle controversie, del giudice chiamato a rendere giustizia, nulla ha da vedere con la ripartizione della cognizione di controversie tra vari giudici, purche' precostituiti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore), sollevata in quanto risulterebbe frustrato il diritto di quei cittadini che non hanno ottenuto sentenze del giudice conciliatore pubblicate prima della entrata in vigore di detta legge a conoscere preventivamente il giudice competente a decidere sino alla definitiva chiusura della vertenza in sede giudiziale, cioe' il giudice naturale, e cio' perche' la formula dell'art. 8, comma secondo, cit., avrebbe inammissibilmente mutato nel corso della controversia il giudice previsto per l'appello, e, quindi, l'ordine dei giudici che quei cittadini sapevano che avrebbero deciso e seguito la causa nei vari gradi precedentemente previsti).
La garanzia della precostituzione, alle controversie, del giudice chiamato a rendere giustizia, nulla ha da vedere con la ripartizione della cognizione di controversie tra vari giudici, purche' precostituiti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore), sollevata in quanto risulterebbe frustrato il diritto di quei cittadini che non hanno ottenuto sentenze del giudice conciliatore pubblicate prima della entrata in vigore di detta legge a conoscere preventivamente il giudice competente a decidere sino alla definitiva chiusura della vertenza in sede giudiziale, cioe' il giudice naturale, e cio' perche' la formula dell'art. 8, comma secondo, cit., avrebbe inammissibilmente mutato nel corso della controversia il giudice previsto per l'appello, e, quindi, l'ordine dei giudici che quei cittadini sapevano che avrebbero deciso e seguito la causa nei vari gradi precedentemente previsti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte