Sentenza 302/1986 (ECLI:IT:COST:1986:302)
Massima numero 12691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 302/86. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA - CRITERI GIUSTIFICATIVI DEL RINVIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DIVIETO DI "UDIENZE DI MERO RINVIO" - SUPPOSTA APPLICABILITA' ALL'IPOTESI DI RINVIO CHIESTO PER PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 302/86. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA - CRITERI GIUSTIFICATIVI DEL RINVIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DIVIETO DI "UDIENZE DI MERO RINVIO" - SUPPOSTA APPLICABILITA' ALL'IPOTESI DI RINVIO CHIESTO PER PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).
Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte