Sentenza 304/1986 (ECLI:IT:COST:1986:304)
Massima numero 12096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 14/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 304/86. REGIONI IN GENERE - CREDITI NASCENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI OSPEDALIERI - RECUPERO PRESSO TERZI RESPONSABILI (RIVALSA OSPEDALIERA) - UTILIZZO DELLA PROCEDURA COATTIVA DISPOSTA DAL TESTO UNICO SULLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO - LEGGE REGIONALE A CONTENUTO MERAMENTE RICOGNITIVO DI NORME STATALI APPLICABILI EX SE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 304/86. REGIONI IN GENERE - CREDITI NASCENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI OSPEDALIERI - RECUPERO PRESSO TERZI RESPONSABILI (RIVALSA OSPEDALIERA) - UTILIZZO DELLA PROCEDURA COATTIVA DISPOSTA DAL TESTO UNICO SULLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO - LEGGE REGIONALE A CONTENUTO MERAMENTE RICOGNITIVO DI NORME STATALI APPLICABILI EX SE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione di legge regionale che rinvia a disposizioni statali applicabili ex se anche alle Regioni, opera un richiamo assolutamente privo di significato normativo ed ha mera natura di riferimento utile volto a facilitare presso gli operatori giuridici l'individuazione delle norme statali da applicare al caso concreto (c.d. rinvio improprio o dichiarativo). In una situazione del genere, solo la disposizione statale, e non quella regionale, puo' essere investita da una questione di legittimita' costituzionale, poiche' in realta' e' essa soltanto a dover essere applicata al rapporto dedotto in giudizio e solo rispetto ad essa sussiste il requisito di pregiudizialita' che consente di ritenere rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la questione prospettata. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 117, 3, 24, 102 Cost. - dell'art. 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e dell'art. 2 della legge regionale della Puglia 15 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono l'utilizzazione della procedura coattiva disposta dal testo unico sulle entrate patrimoniali dello Stato (r.d. 14 aprile 1910, n. 639) al fine di recuperare, presso terzi responsabili, propri crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (c.d. rivalsa ospedaliera), in quanto lo stesso r.d. ha esteso l'applicabilita' della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle Regioni e, quindi, al recupero delle spese di ospedalita'). - S. n. 108/1957; n. 122/1976; n. 1/1977; n. 228/1985.
La disposizione di legge regionale che rinvia a disposizioni statali applicabili ex se anche alle Regioni, opera un richiamo assolutamente privo di significato normativo ed ha mera natura di riferimento utile volto a facilitare presso gli operatori giuridici l'individuazione delle norme statali da applicare al caso concreto (c.d. rinvio improprio o dichiarativo). In una situazione del genere, solo la disposizione statale, e non quella regionale, puo' essere investita da una questione di legittimita' costituzionale, poiche' in realta' e' essa soltanto a dover essere applicata al rapporto dedotto in giudizio e solo rispetto ad essa sussiste il requisito di pregiudizialita' che consente di ritenere rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la questione prospettata. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 117, 3, 24, 102 Cost. - dell'art. 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e dell'art. 2 della legge regionale della Puglia 15 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono l'utilizzazione della procedura coattiva disposta dal testo unico sulle entrate patrimoniali dello Stato (r.d. 14 aprile 1910, n. 639) al fine di recuperare, presso terzi responsabili, propri crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (c.d. rivalsa ospedaliera), in quanto lo stesso r.d. ha esteso l'applicabilita' della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle Regioni e, quindi, al recupero delle spese di ospedalita'). - S. n. 108/1957; n. 122/1976; n. 1/1977; n. 228/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte