Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/01/2021;  Decisione del  27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43608  43610  43611  43612  43613  43614  43615  43616  43617  43618  43619  43620


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale eccedente dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia - Ricollocazione mediante accordo di mobilità - Gestione delle eccedenze e delle carenze di personale attraverso l'istituto del distacco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Disposizione di natura organizzativa, vincolata a clausola di invarianza finanziaria - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui stabiliscono rispettivamente che nell'accordo di mobilità, previsto dal precedente comma 6, possa essere disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all'esito della riduzione della dotazione organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, e che, per la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica, prevede la possibilità del ricorso al «distacco». La prima delle disposizioni impugnate si lega all'ultimo comma dell'art. 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, che costituisce anche condizione di legittimità dello stesso accordo di mobilità, cosicché la copertura delle vacanze in un ente regionale con elevato numero di esuberi, come l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, non può generare ulteriore spesa per il personale. Essa pertanto attiene a profili organizzativi dell'ente regionale, espressione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p, dello statuto reg. Siciliana), e non si pone in frizione con le norme statali in tema di mobilità nel lavoro pubblico contrattualizzato e segnatamente con l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto al comma 8, essa non comporta alcuna deroga alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale (in esubero) dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle condizioni e nei limiti in cui ciò è possibile alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata. Inoltre l'accordo di mobilità è condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 227 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; in particolare, ad essa sono da ricondurre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 32 del 2017, n. 257 del 2016, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014, n. 17 del 2014, n. 149 del 2012 e n. 63 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 2  co. 7

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 2  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte