Ordinanza 311/1986 (ECLI:IT:COST:1986:311)
Massima numero 12701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 14/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 311/86. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO DEL LAVORO - POTERI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPOSSIBILE REITERAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NON APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NELLA FASE DEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 473 c.p.c. - "nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilita' di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, gia' riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c." - in quanto sollevata dal Pretore, che (come gia' rilevato in precedenti decisioni) non puo', quale giudice di primo grado, applicare la disposizione impugnata (di cui e' destinatario il giudice di appello), onde la concreta irrilevanza della questione nel giudizio a quo. - S. nn. 16 e 17/1977, 43 e 63/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte