Ordinanza 312/1986 (ECLI:IT:COST:1986:312)
Massima numero 12702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 14/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 312/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA - CAUSE DI INAPPLICABILITA' - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 312/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA - CAUSE DI INAPPLICABILITA' - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, ult. comma, e 2 della l. 31 marzo 1979, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), "nella parte in cui dispongono che la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo non si applica a quelli fondati sull'urgente e improrogabile necessita' del locatore"; perche' lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens di cui alla l. 1 febbraio 1980, n. 25 ed agli altri provvedimenti successivi - ultimo dei quali il d.l. 29 ottobre 1986, n. 708 - che hanno ridisciplinato la materia.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, ult. comma, e 2 della l. 31 marzo 1979, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), "nella parte in cui dispongono che la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo non si applica a quelli fondati sull'urgente e improrogabile necessita' del locatore"; perche' lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens di cui alla l. 1 febbraio 1980, n. 25 ed agli altri provvedimenti successivi - ultimo dei quali il d.l. 29 ottobre 1986, n. 708 - che hanno ridisciplinato la materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte