Ordinanza 313/1986 (ECLI:IT:COST:1986:313)
Massima numero 12703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 14/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 313/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE, PER "URGENTE E IMPROROGABILE NECESSITA'" - PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE - OMESSA PREVISIONE DEL DETTO DIRITTO - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, con riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 1, l. 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - " nella parte in cui non prevede il diritto di far cessare per urgente e improrogabile necessita' la proroga legale delle locazioni di immobili non adibiti ad uso di abitazione, in favore delle persone giuridiche pubbliche che non esercitano un'attivita' di natura professionale o commerciale" - perche' lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens in materia. Difatti, dopo l'ordinanza di rimessione: a) sono sopravvenuti il d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 e la l. 25 luglio 1984, n. 377, di ulteriore proroga delle scadenze dei contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo; b) e' poi intervenuta la l. 5 aprile 1985, n. 118, il cui art. 1, comma nono bis, disponendo il rinnovo ex lege dei contratti previsti dall'art. 27 della l. 27 luglio 1978, n. 392 ne ha escluso la possibilita' quando il locatore abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati all'art. 29 stessa l. 392 e quindi anche nel caso in cui una pubblica amministrazione od ente pubblico o di diritto publico intenda adibire l'immobile all'esercizio di attivita' connesse alle loro finalita' istituzionali; c) e' stata anche pubblicata la sentenza n. 108 del 1986, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, primo comma, l. 25 luglio 1984, n. 377 e dell'art. 1, comma 9 bis, l. 5 aprile 1985, n. 118; d) ed e' stata infine adottata una nuova disciplina della materia con d.l. 9 dicembre 1986, n. 832. - V. anche S. n. 108/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte