Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell'equilibrio di bilancio - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., che proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Sicilia, è consentito l'utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti «dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio, nonché con obbligo di reintegro. Il ricorrente si è limitato a indicare la violazione del parametro indicato da parte della norma regionale censurata, ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppando le argomentazioni dell'impugnazione esclusivamente con riferimento alla violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016).