Regioni (competenza residuale) - Commercio e artigianato - Estensione della relativa potestà legislativa alle autonomie speciali, in ragione della clausola di maggior favore - Conseguente carattere cedevole della precedente normativa statale, in caso di esercizio della potestà indicata. (Classif. 218004).
La potestà residuale in materia di commercio riconosciuta, con la riforma del Titolo V, alle regioni ordinarie si estende, in applicazione della clausola di maggior favore, alle autonomie speciali, sia a quelle dotate di potestà statutaria primaria in tale materia sia a quelle titolari di una competenza concorrente. Ne consegue il carattere cedevole del d.lgs. n. 114 del 1998 che, nel dettare la disciplina generale del settore del commercio, si applica alle sole regioni che non abbiano adottato una propria legislazione in materia. (Precedenti: S. 187/2022; S. 195/2019 - mass. 42765; S. 164/2019 - mass. 41667; S. 98/2017 - mass. 41169; S. 183/2012 - mass. 36496; S. 18/2012 - mass. 36057; S.150/2011 - mass. 35614; S. 247/2010; S. 165/2007).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell’art. 3, comma 1, lett. v, n. 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 che, nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, definisce la somministrazione di alimenti e bevande come il consumo immediato, escludendo la somministrazione con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente – nel lamentare la violazione dell’art. 27, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 114 del 1998 che non prevede un’analoga esclusione – non tiene conto della spettanza alla Provincia autonome di una competenza più ampia, sulla base della competenza residuale regionale in materia di commercio e dell’applicazione della clausola di maggior favore).