Ordinanza 317/1986 (ECLI:IT:COST:1986:317)
Massima numero 12707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 14/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 317/86. REGIONE VENETO - POTESTA' LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - PERSONALE REGIONALE - STATO GIURIDICO - EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 317/86. REGIONE VENETO - POTESTA' LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - PERSONALE REGIONALE - STATO GIURIDICO - EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 123 Cost. (in rapporto all'art. 51, commi secondo e terzo, dello Statuto della Regione), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma sesto e tabella ivi contenuta, della l. reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento": dacche' analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parita' di mansioni, sono state dichiarate non fondate sulla base di precedenti ed ormai consolidati orientamenti di questa Corte, dai quali non sussistono, ne' sono comunque addotte, convincenti ragioni per discostarsi. E' inoltre manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 50 l. cit., anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' la lamentata lesione di tali precetti costituzionali non e' accompagnata dalla indicazione ne' della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialita' della amministrazione, ne' dagli aspetti di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per accertare la lamentata lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione. - S. nn. 99/1986, 153/1985, 278 e 277/1983, 10 e 16/1980, 27/1978, 123/1968 e 8/1967.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 123 Cost. (in rapporto all'art. 51, commi secondo e terzo, dello Statuto della Regione), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma sesto e tabella ivi contenuta, della l. reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento": dacche' analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parita' di mansioni, sono state dichiarate non fondate sulla base di precedenti ed ormai consolidati orientamenti di questa Corte, dai quali non sussistono, ne' sono comunque addotte, convincenti ragioni per discostarsi. E' inoltre manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 50 l. cit., anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' la lamentata lesione di tali precetti costituzionali non e' accompagnata dalla indicazione ne' della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialita' della amministrazione, ne' dagli aspetti di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per accertare la lamentata lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione. - S. nn. 99/1986, 153/1985, 278 e 277/1983, 10 e 16/1980, 27/1978, 123/1968 e 8/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte