Sentenza 1/1987 (ECLI:IT:COST:1987:1)
Massima numero 4001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
14/01/1987; Decisione del
14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Titolo
SENT. 1/87 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORE PADRE - POSSIBILITA' DI FRUIRE DELL'ASTENSIONE "OBBLIGATORIA" DAL LAVORO E DEI "RIPOSI GIORNALIERI" IN CASO DI MORTE O GRAVE INFERMITA' DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 1/87 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORE PADRE - POSSIBILITA' DI FRUIRE DELL'ASTENSIONE "OBBLIGATORIA" DAL LAVORO E DEI "RIPOSI GIORNALIERI" IN CASO DI MORTE O GRAVE INFERMITA' DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La funzione dell'astensione "obbligatoria" dal lavoro (nei primi tre mesi di vita del bambino) e dei riposi giornalieri (entro l'anno dal parto) non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma va ricondotta anche (o, nei casi di adozione e di affidamento preadottivo, esclusivamente) alle esigenze di tutela del minore, al quale deve essere assicurata, nell'ambito della famiglia, quell'assistenza materiale ed affettiva che e' indispensabile per lo sviluppo della sua personalita', e che anche il padre e' idoneo a prestare. Non v'e', percio', ragione di negare al padre lavoratore il diritto di avvalersi dei suddetti benefici nel caso in cui manchi ogni possibilita' di assistenza all'infante da parte della madre (lavoratrice o meno). L'omesso riconoscimento di tale diritto determina un'ingiusta discriminazione rispetto alle madri adottive e affidatarie; penalizza i minori rimasti privi di assistenza materna, impedendo la piu' assidua presenza dell'unico genitore in grado di assicurarla; e, soprattutto, contrasta con il complesso di valori posti a tutela della famiglia nella sua interezza e, in particolare, del minore, che, nell'ambito di essa, e' il soggetto bisognoso di piu' accurata protezione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 29, comma primo, 30, comma primo, 31 e 37, comma primo, Cost. - l'art. 7 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, l. n. 903 cit., 4, lett. c), e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermita' (non potendo la Corte prendere in considerazione impedimenti dovuti "ad altre cause" non meglio definite e comunque diverse dalla situazioni di fatto emerse nei giudizi principali). - v. S. nn. 185/1986, 196/1986, 197/1986, 198/1986 e 199/1986; 73/1985.
La funzione dell'astensione "obbligatoria" dal lavoro (nei primi tre mesi di vita del bambino) e dei riposi giornalieri (entro l'anno dal parto) non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma va ricondotta anche (o, nei casi di adozione e di affidamento preadottivo, esclusivamente) alle esigenze di tutela del minore, al quale deve essere assicurata, nell'ambito della famiglia, quell'assistenza materiale ed affettiva che e' indispensabile per lo sviluppo della sua personalita', e che anche il padre e' idoneo a prestare. Non v'e', percio', ragione di negare al padre lavoratore il diritto di avvalersi dei suddetti benefici nel caso in cui manchi ogni possibilita' di assistenza all'infante da parte della madre (lavoratrice o meno). L'omesso riconoscimento di tale diritto determina un'ingiusta discriminazione rispetto alle madri adottive e affidatarie; penalizza i minori rimasti privi di assistenza materna, impedendo la piu' assidua presenza dell'unico genitore in grado di assicurarla; e, soprattutto, contrasta con il complesso di valori posti a tutela della famiglia nella sua interezza e, in particolare, del minore, che, nell'ambito di essa, e' il soggetto bisognoso di piu' accurata protezione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 29, comma primo, 30, comma primo, 31 e 37, comma primo, Cost. - l'art. 7 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, l. n. 903 cit., 4, lett. c), e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermita' (non potendo la Corte prendere in considerazione impedimenti dovuti "ad altre cause" non meglio definite e comunque diverse dalla situazioni di fatto emerse nei giudizi principali). - v. S. nn. 185/1986, 196/1986, 197/1986, 198/1986 e 199/1986; 73/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte