Sentenza 2/1987 (ECLI:IT:COST:1987:2)
Massima numero 4003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
14/01/1987; Decisione del
14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
4002
Titolo
SENT. 2/87 B. PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO (TUTELA) - COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE - ESPORTAZIONE ABUSIVA - PROPRIETA' DEI BENI - TITOLARITA' DA PARTE DI UN TERZO NON AUTORE DEL REATO E NON BENEFICIARIO DI ALCUN PROFITTO - CONFISCA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 2/87 B. PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO (TUTELA) - COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE - ESPORTAZIONE ABUSIVA - PROPRIETA' DEI BENI - TITOLARITA' DA PARTE DI UN TERZO NON AUTORE DEL REATO E NON BENEFICIARIO DI ALCUN PROFITTO - CONFISCA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In conformita' ai principi gia' enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalita' delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceita' obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976
In conformita' ai principi gia' enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalita' delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceita' obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte