Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
27/01/2021; Decisione del
27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dei limiti statutari - Assoluta genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dei limiti statutari - Assoluta genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, che proroga di un anno l'ambito di applicazione temporale dell'art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l'utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. La doglianza è sprovvista di alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati.
Sono dichiarate inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, che proroga di un anno l'ambito di applicazione temporale dell'art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l'utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. La doglianza è sprovvista di alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
16/10/2019
n. 17
art. 8
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte