Sentenza 4/1987 (ECLI:IT:COST:1987:4)
Massima numero 4006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1987;  Decisione del  14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 4/87. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - RIFORMA FONDIARIA - PROCEDIMENTO - SCORPORO DI TERRENI - INDENNITA' DI ESPROPRIO - DETERMINAZIONE - REDDITO DOMINICALE - CALCOLO - CRITERI - DATI DEL N.C.T. ENTRATI IN CONSERVAZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 15 NOVEMBRE 1949 - UTILIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. 21 ottobre 1950, n. 841, la situazione obiettiva della proprieta' cui e' da avere riguardo ai fini espropriativi, e' quella effettivamente sussistente al 15 novembre 1949, dovendosi tener conto di elementi catastali acquisiti successivamente a tale data solo se essi siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora esistente non riguardino la qualita' e la classe dei terreni ed escludano ogni nuova valutazione di estimo catastale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega in relazione a detta legge, i dd.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929 e 21 giugno 1955, i quali utilizzano ai fini del calcolo del reddito dominicale, dati del N.C.T. del Comune di Volterra entrati in conservazione successivamente al 15 novembre 1949. - cfr. S.nn. 65/1957, 67/1957, 126/1957; 70/1958; 17/1960; 81/1957; 56/1960; 104/1963; 9/1963; 97/1966, 98/1966, 99/1966; 133/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4    co. 1