Sentenza 5/1987 (ECLI:IT:COST:1987:5)
Massima numero 4007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1987;  Decisione del  14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 5/87. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - EFFETTI PATRIMONIALI - MANTENIMENTO DEL CONIUGE - OBBLIGO - INADEMPIENZA - GARANZIE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, non puo' essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, intervenuta tra i coniugi stessi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 156, comma sesto, cod.civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute (concernenti il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino ai coniugi separati consensualmente. - cfr. S.n. 144/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte