Sentenza 6/1987 (ECLI:IT:COST:1987:6)
Massima numero 4008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1987;  Decisione del  14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 6/87. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SEPARAZIONE PERSONALE - PRONUNZIA SENZA ADDEBITO - DOTE - SEPARAZIONE DAI BENI DEL MARITO - POSSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La parita' dei coniugi e' il valore fondante il nuovo diritto di famiglia. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per lesione di detto principio, l'art.202, comma primo, cod.civ. (norma tuttora in vigore per le doti costituite precedentemente alla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975), nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte