Sentenza 7/1987 (ECLI:IT:COST:1987:7)
Massima numero 4009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  14/01/1987;  Decisione del  14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  4010  4011


Titolo
SENT. 7/87 A. RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI COMPIUTA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
La mancanza di motivazione sulla rilevanza e di compiuta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non determina inammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale allorche' dall'ordinanza di rimessione risulti l'avvenuta sottoposizione a giudizio per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata e dai dati attinenti alla fattispecie (nel caso, omicidio colposo nei confronti di congiunti) si desuma in concreto l'influenza che la risoluzione del proposto incidente avrebbe sul giudizio principale. - v. S. n. 46/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte