Sentenza 7/1987 (ECLI:IT:COST:1987:7)
Massima numero 4010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
14/01/1987; Decisione del
14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Titolo
SENT. 7/87 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE DI PENA PIU' LIEVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 7/87 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE DI PENA PIU' LIEVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In materia di configurazione di fattispecie criminose, spetta al legislatore apprezzare discrezionalmente parita' o disparita' di situazioni, con il solo limite della manifesta irragionevolezza di tale apprezzamento: irragionevolezza non ravvisabile nella mancata previsione di una pena piu' lieve per l'omicidio colposo commesso nei confronti di estranei, in quanto il bene supremo della vita umana esige, nell'interesse stesso della famiglia e pur nei confronti di comportamenti colposi, una tutela assoluta, da cui prescinda ogni considerazione circa gli eventuali rapporti di parentela tra la vittima ed il reo; ferma restando, comunque, la possibilita', per il giudice, di tener conto dell'eventuale esistenza dei rapporti suddetti, graduando opportunamente la pena entro i limiti edittali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., sotto il profilo dell'eguale trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo in danno di congiunti e in danno di estranei). - v. S. n. 171/1986.
In materia di configurazione di fattispecie criminose, spetta al legislatore apprezzare discrezionalmente parita' o disparita' di situazioni, con il solo limite della manifesta irragionevolezza di tale apprezzamento: irragionevolezza non ravvisabile nella mancata previsione di una pena piu' lieve per l'omicidio colposo commesso nei confronti di estranei, in quanto il bene supremo della vita umana esige, nell'interesse stesso della famiglia e pur nei confronti di comportamenti colposi, una tutela assoluta, da cui prescinda ogni considerazione circa gli eventuali rapporti di parentela tra la vittima ed il reo; ferma restando, comunque, la possibilita', per il giudice, di tener conto dell'eventuale esistenza dei rapporti suddetti, graduando opportunamente la pena entro i limiti edittali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., sotto il profilo dell'eguale trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo in danno di congiunti e in danno di estranei). - v. S. n. 171/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte