Sentenza 7/1987 (ECLI:IT:COST:1987:7)
Massima numero 4011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  14/01/1987;  Decisione del  14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:  4009  4010


Titolo
SENT. 7/87 C. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La perseguibilita' di un reato a querela di parte costituisce scelta legislativa discrezionale, rispondente ad esigenze diverse ed insindacabile dalla Corte costituzionale ove non sia affetta da manifesta irrazionalita'; non irrazionalmente il legislatore ha, invece, ritenuto intangibile la procedibilita' d'ufficio per il reato di omicidio colposo, pur se commesso nei confronti di congiunti, in considerazione dell'indiscutibile preminenza del bene della vita rispetto ad interessi diversi (ivi compreso quello all'integrita' fisica) offesi da altri reati perseguibili a querela (lesioni colpose; reati patrimoniali in danno di congiunti). Tanto piu' che la necessita' dell'impulso di parte si risolverebbe, nella generalita' dei casi, in sostanziale impunita' dell'autore del reato, e che l'unita' della famiglia - alla cui protezione non puo' comunque essere sacrificato il confliggente interesse dello Stato a punire atti gravemente lesivi della civile convivenza, quali quelli che colpiscono beni di importanza primaria come la vita - risulterebbe ancor piu' gravemente compromessa dalle tensioni connesse all'alternativa di presentare o meno la querela, ed all'esito della relativa scelta.(Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., in quanto prevede la perseguibilita' d'ufficio dell'omicidio colposo pur se commesso nei confronti di congiunti). - v. S.nn. 216/1974, 46/1970, 132/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte