Sentenza 8/1987 (ECLI:IT:COST:1987:8)
Massima numero 4012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
14/01/1987; Decisione del
14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - FIGLIO INFRASEDICENNE - RICONOSCIMENTO TARDIVO DA PARTE DI UN GENITORE - CONDIZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 8/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - FIGLIO INFRASEDICENNE - RICONOSCIMENTO TARDIVO DA PARTE DI UN GENITORE - CONDIZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata l'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale se il giudice a quo prospetti una radicale ristrutturazione della norma denunziata cosi' interpellando la discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - dell'art. 250, commi terzo e quarto, del codice civile, nella parte in cui viene stabilito che se il figlio infrasedicenne sia stato gia' riconosciuto da uno solo dei genitori, l'altro genitore non puo' effettuare il riconoscimento successivo se non con il consenso del primo, o, in caso di sua opposizione, se non con una sentenza del Tribunale sostitutiva di tale consenso. Al riguardo il giudice aveva proposto l'adozione di un diverso trattamento normativo consistente in una autorizzazione giudiziale volta a controllare l'idoneita' del primo come del successivo riconoscimento a realizzare l'interesse del minore). - cfr. S.n. 194/1984, 230/1985, 292/1985 e 350/1985.
Va dichiarata l'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale se il giudice a quo prospetti una radicale ristrutturazione della norma denunziata cosi' interpellando la discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - dell'art. 250, commi terzo e quarto, del codice civile, nella parte in cui viene stabilito che se il figlio infrasedicenne sia stato gia' riconosciuto da uno solo dei genitori, l'altro genitore non puo' effettuare il riconoscimento successivo se non con il consenso del primo, o, in caso di sua opposizione, se non con una sentenza del Tribunale sostitutiva di tale consenso. Al riguardo il giudice aveva proposto l'adozione di un diverso trattamento normativo consistente in una autorizzazione giudiziale volta a controllare l'idoneita' del primo come del successivo riconoscimento a realizzare l'interesse del minore). - cfr. S.n. 194/1984, 230/1985, 292/1985 e 350/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte