Ordinanza 9/1987 (ECLI:IT:COST:1987:9)
Massima numero 4013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  14/01/1987;  Decisione del  14/01/1987
Deposito del 19/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 9/87. SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA SULLE) - COLTIVATORI DIRETTI EREDI LEGITTIMI - REGIME TRIBUTARIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI COLTIVATORI EREDI TESTAMENTARI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione sollevata con ordinanza che ne asserisca apodiditticamente, ma non ne motivi la rilevanza nel giudizio, lasciando con cio' inosservata la prescrizione dell'art. 23, comma secondo, L. n. 87 del 1953. (Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., "in quanto non estende il trattamento tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius, coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio, e che siano eredi legittimi e non gia' testamentari").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte