Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/01/2021;  Decisione del  27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43608  43609  43610  43611  43613  43614  43615  43616  43617  43618  43619  43620


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per l'incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, non essendosi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. L'assoluta estraneità alle competenze statutarie di una Regione ad autonomia speciale dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», comporta la non utilità di una motivazione più pregnante, estesa all'esame anche delle norme dello statuto.

Per costante orientamento costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica, recati dalla legislazione statale, si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale, mentre la qualificazione delle disposizioni statali allegate dal ricorrente come principi suddetti riguarda l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte