Sentenza 12/1987 (ECLI:IT:COST:1987:12)
Massima numero 4017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Titolo
SENT. 12/87 A. CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO - NUOVE O MAGGIORI SPESE (LEGGI DIVERSE DAL BILANCIO) - INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA.
SENT. 12/87 A. CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO - NUOVE O MAGGIORI SPESE (LEGGI DIVERSE DAL BILANCIO) - INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA.
Testo
L'obbligo di indicare, nelle leggi diverse dal bilancio, i mezzi per fronteggiare le nuove o maggiori spese che esse comportino (art. 81, comma quarto, Cost.), si risolve sostanzialmente nella determinazione di un incremento di entrata che assicuri il mantenimento del tendenziale equilibrio tra entrate e spese prefissato con l'approvazione del bilancio, e va osservato con rigore solo per le spese afferenti l'esercizio in corso, mentre altrettanto rigore non e' richiesto riguardo agli esercizi futuri. Per questi ultimi e' sufficiente la previsione - non irrazionale ne' arbitraria - di una maggiore entrata in equilibrato rapporto con la spesa da effettuare nei successivi esercizi e in armonia con le previsioni economico-finanziarie del Governo; ben potendosi determinare il puntuale ammontare delle erogazioni annuali in ciascuno dei successivi esercizi cui la spesa afferisce, tanto piu' ove l'esatta entita' di essa possa computarsi solo a posteriori. - v. S. nn. 1/1966 e 22/1968.
L'obbligo di indicare, nelle leggi diverse dal bilancio, i mezzi per fronteggiare le nuove o maggiori spese che esse comportino (art. 81, comma quarto, Cost.), si risolve sostanzialmente nella determinazione di un incremento di entrata che assicuri il mantenimento del tendenziale equilibrio tra entrate e spese prefissato con l'approvazione del bilancio, e va osservato con rigore solo per le spese afferenti l'esercizio in corso, mentre altrettanto rigore non e' richiesto riguardo agli esercizi futuri. Per questi ultimi e' sufficiente la previsione - non irrazionale ne' arbitraria - di una maggiore entrata in equilibrato rapporto con la spesa da effettuare nei successivi esercizi e in armonia con le previsioni economico-finanziarie del Governo; ben potendosi determinare il puntuale ammontare delle erogazioni annuali in ciascuno dei successivi esercizi cui la spesa afferisce, tanto piu' ove l'esatta entita' di essa possa computarsi solo a posteriori. - v. S. nn. 1/1966 e 22/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte