Sentenza 12/1987 (ECLI:IT:COST:1987:12)
Massima numero 4018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Titolo
SENT. 12/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO E NELLA ZONA LAGUNARE DI VENEZIA - COPERTURA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 12/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO E NELLA ZONA LAGUNARE DI VENEZIA - COPERTURA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'inquadramento delle case di cura, dei ristoranti e degli istituti di vigilanza nel settore industriale ai fini dell'accesso ai previsti sgravi contributivi per le aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno e nell'area lagunare di Venezia, e' la risultante dell'interpretazione delle norme di previsione secondo i comuni canoni ermeneutici; deve percio' ritenersi che l'originaria copertura finanziaria si riferiva anche agli sgravi spettanti alle suddette aziende. Ne' ha rilievo la mancata quantificazione delle spese da coprire attraverso il ricorso al mercato finanziario, dal momento che essa e' avvenuta nei singoli bilanci relativi agli esercizi nei quali la spesa e' stata effettivamente erogata. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 81 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modif. nella L. 25 ottobre 1968 n. 1089; 1, d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modif. nella L. 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, L. 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; 1, comma terzo, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito con modif. nella L. 29 aprile 1981 n. 163; 23 e 25, L. 16 aprile 1973 n. 171).
L'inquadramento delle case di cura, dei ristoranti e degli istituti di vigilanza nel settore industriale ai fini dell'accesso ai previsti sgravi contributivi per le aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno e nell'area lagunare di Venezia, e' la risultante dell'interpretazione delle norme di previsione secondo i comuni canoni ermeneutici; deve percio' ritenersi che l'originaria copertura finanziaria si riferiva anche agli sgravi spettanti alle suddette aziende. Ne' ha rilievo la mancata quantificazione delle spese da coprire attraverso il ricorso al mercato finanziario, dal momento che essa e' avvenuta nei singoli bilanci relativi agli esercizi nei quali la spesa e' stata effettivamente erogata. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 81 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modif. nella L. 25 ottobre 1968 n. 1089; 1, d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modif. nella L. 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, L. 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; 1, comma terzo, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito con modif. nella L. 29 aprile 1981 n. 163; 23 e 25, L. 16 aprile 1973 n. 171).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte