Sentenza 12/1987 (ECLI:IT:COST:1987:12)
Massima numero 4019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Titolo
SENT. 12/87 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - AZIENDE A CICLO STAGIONALE - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO INDIPENDENTEMENTE DALLA REALIZZAZIONE DI UN EFFETTIVO INCREMENTO OCCUPAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 12/87 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - AZIENDE A CICLO STAGIONALE - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO INDIPENDENTEMENTE DALLA REALIZZAZIONE DI UN EFFETTIVO INCREMENTO OCCUPAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La concessione degli sgravi contributivi di cui agli artt. 18, L. 25 ottobre 1968 n. 1089, e 1, L. 4 agosto 1971 n. 589, e' finalizzata ad incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno, e, dunque, e' subordinata alla realizzazione, da parte delle aziende, di effettivi incrementi occupazionali nei territori meridionali rispetto al numero dei lavoratori gia' occupati alle date indicate dal legislatore (30 settembre 1968 e 1 gennaio 1971). L'estensione dei medesimi sgravi alle aziende ad attivita' stagionale che, nei cicli successivi a tale date, abbiano riassunto lo stesso numero di lavoratori - estensione fondata, in via interpretativa, su un ipotetico minor bisogno di maestranze - viola la ratio delle norme su citate ed implica un'inammissibile disparita' di trattamento rispetto alle aziende industriali a ciclo continuo, cui il beneficio e' concesso solo in caso di realizzazione di effettiva occupazione "addizionale"; tanto piu' trattandosi di norme di carattere eccezionale, implicanti - in conseguenza dell'operata manovra di "fiscalizzazione" - un onere rilevante per l'erario. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 18, L. n. 1089, e 1, L. n. 589, citt., nella parte in cui consentono l'applicabilita' degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.
La concessione degli sgravi contributivi di cui agli artt. 18, L. 25 ottobre 1968 n. 1089, e 1, L. 4 agosto 1971 n. 589, e' finalizzata ad incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno, e, dunque, e' subordinata alla realizzazione, da parte delle aziende, di effettivi incrementi occupazionali nei territori meridionali rispetto al numero dei lavoratori gia' occupati alle date indicate dal legislatore (30 settembre 1968 e 1 gennaio 1971). L'estensione dei medesimi sgravi alle aziende ad attivita' stagionale che, nei cicli successivi a tale date, abbiano riassunto lo stesso numero di lavoratori - estensione fondata, in via interpretativa, su un ipotetico minor bisogno di maestranze - viola la ratio delle norme su citate ed implica un'inammissibile disparita' di trattamento rispetto alle aziende industriali a ciclo continuo, cui il beneficio e' concesso solo in caso di realizzazione di effettiva occupazione "addizionale"; tanto piu' trattandosi di norme di carattere eccezionale, implicanti - in conseguenza dell'operata manovra di "fiscalizzazione" - un onere rilevante per l'erario. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 18, L. n. 1089, e 1, L. n. 589, citt., nella parte in cui consentono l'applicabilita' degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte