Sentenza 13/1987 (ECLI:IT:COST:1987:13)
Massima numero 4020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
4021
Titolo
SENT. 13/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE - PERENTORIETA'- INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO.
SENT. 13/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE - PERENTORIETA'- INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, e' irricevibile l'atto di costituzione della parte, se presentato oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 23 delle Norme integrative 16 marzo 1956 (nella specie, la Regione Lombardia si era tardivamente costituita nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio avverso la legge della stessa regione 27 marzo-29 ottobre 1985).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, e' irricevibile l'atto di costituzione della parte, se presentato oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 23 delle Norme integrative 16 marzo 1956 (nella specie, la Regione Lombardia si era tardivamente costituita nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio avverso la legge della stessa regione 27 marzo-29 ottobre 1985).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 34
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 23