Sentenza 13/1987 (ECLI:IT:COST:1987:13)
Massima numero 4021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
4020
Titolo
SENT. 13/87 B. REGIONE LOMBARDIA - FERROVIE - FERROVIE GESTITE DALLA S.P.A. "FERROVIE NORD MILANO" - RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO - FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE - CONTRIBUTI FINANZIARI - ANTICIPAZIONE - ONERE FINANZIARIO - COPERTURA - PREVISIONE DI INTROITO DEL TUTTO INCERTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/87 B. REGIONE LOMBARDIA - FERROVIE - FERROVIE GESTITE DALLA S.P.A. "FERROVIE NORD MILANO" - RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO - FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE - CONTRIBUTI FINANZIARI - ANTICIPAZIONE - ONERE FINANZIARIO - COPERTURA - PREVISIONE DI INTROITO DEL TUTTO INCERTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La copertura finanziaria di leggi regionali che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, deve essere reperita ai sensi dell'art. 81, comma quarto, Cost., e non puo' a tal fine farsi riferimento ad un introito del tutto incerto nell'an e nel quando. E' quindi costituzionalmente illegittima - per violazione di detto art. 81 Cost. - la legge Regione Lombardia 27 marzo-29 ottobre 1985, in quanto prevede la copertura delle spese per anticipazioni finanziarie mediante l'iscrizione in bilancio, tra le entrate, di un introito di uguale importo che dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della "surrogazione" della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della L.n. 297 del 1978. - cfr. S.n. 54/1983.
La copertura finanziaria di leggi regionali che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, deve essere reperita ai sensi dell'art. 81, comma quarto, Cost., e non puo' a tal fine farsi riferimento ad un introito del tutto incerto nell'an e nel quando. E' quindi costituzionalmente illegittima - per violazione di detto art. 81 Cost. - la legge Regione Lombardia 27 marzo-29 ottobre 1985, in quanto prevede la copertura delle spese per anticipazioni finanziarie mediante l'iscrizione in bilancio, tra le entrate, di un introito di uguale importo che dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della "surrogazione" della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della L.n. 297 del 1978. - cfr. S.n. 54/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte