Sentenza 14/1987 (ECLI:IT:COST:1987:14)
Massima numero 4023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 28/01/1987
Massime associate alla pronuncia:
4022
Titolo
SENT. 14/87 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - CONSORZIO PER LE AREE E I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - INDENNITA' DI ESPROPRIO - CALCOLO - MIGLIORAMENTI E SPESE AL FONDO - EFFETTUAZIONE - RIFERIMENTO CRONOLOGICO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 14/87 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - CONSORZIO PER LE AREE E I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - INDENNITA' DI ESPROPRIO - CALCOLO - MIGLIORAMENTI E SPESE AL FONDO - EFFETTUAZIONE - RIFERIMENTO CRONOLOGICO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La liberta' di iniziativa economica non puo' essere limitata oltre la misura che ragionevolmente puo' apparire consentita dalle finalita' che si intendono perseguire ed, al riguardo, spetta alla Corte il relativo giudizio di congruita' tra mezzi e fini. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 41 Cost. - l'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industrale, anziche' da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso. - cfr. S. nn. 78/1970, 20/1978, 231/1985, 300/1983.
La liberta' di iniziativa economica non puo' essere limitata oltre la misura che ragionevolmente puo' apparire consentita dalle finalita' che si intendono perseguire ed, al riguardo, spetta alla Corte il relativo giudizio di congruita' tra mezzi e fini. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 41 Cost. - l'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industrale, anziche' da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso. - cfr. S. nn. 78/1970, 20/1978, 231/1985, 300/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte